Comunicazione STUDIO TOCCOLI
Il nuovo “Bonus verde”
(Art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017)
Cos’è
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
A chi interessa
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese. Il bonus può essere quindi richiesto da proprietari, condomini, locatari o comodatari.
Quali vantaggi
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
INTRODUZIONE
Con la Finanziaria 2018 è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF pari al 36% delle spese, nel limite massimo di € 5.000, sostenute per interventi di:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione è riconosciuta esclusivamente per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2018 e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione fruibile annualmente potrà quindi ammontare, al massimo, a € 180.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il citato comma 12 prevede espressamente che l’agevolazione in esame:
consiste in una detrazione ai fini IRPEF (non spetta quindi ai soggetti IRES);
• sembrerebbe che tra i soggetti IRPEF possibili fruitori della detrazione in esame, oltre alle persone fisiche “privati”, potranno essere ricompresi anche gli imprenditori individuali, le società semplici e le società di persone con riferimento all’immobile che non rappresenta un bene strumentale / bene merce (immobile “patrimonio” che concorre alla formazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari);
• è fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati, che sostiene effettivamente la spesa. Possono quindi beneficiare della nuova detrazione i contribuenti che risultano essere:
⁃ proprietari / nudi proprietari;
⁃ titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione / uso);
⁃ detentori (inquilino / comodatario).
• Dovrà essere chiarito se, come per la detrazione di cui all’analogo art. 16-bis, la nuova detrazione potrà essere fruita anche dai familiari conviventi del proprietario / detentore;
• è riconosciuta per gli interventi agevolabili effettuati su aree scoperte private di un edificio esistente. Ciò porta a ritenere non agevolabili le spese sostenute per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione di un nuovo immobile. Al fine di individuare l’ambito applicativo dell’agevolazione va altresì considerato quanto disposto dal successivo:
⁃ comma 13, ai sensi del quale la detrazione “spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali”;
⁃ comma 15, che prevede l’applicazione del comma 5 (in quanto compatibile), ai sensi del quale “se gli interventi … sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”.
TIPOLOGIA INTERVENTI AGEVOLABILI
Come sopra evidenziato, il comma 12 prevede che la detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Per determinare il tipo di intervento agevolabile, è possibile fare riferimento a quanto specificato recentemente dall’Agenzia nel consueto incontro di inizio anno, nell’ambito del quale è stato chiarito che la detrazione riguarda interventi straordinari di “sistemazione a verde”, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Sono quindi da considerare agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino / area, consistente nella “sistemazione a verde” ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.
Se sostenuta nell’ambito di tali interventi straordinari, anche la spesa per la collocazione di piante in vasi può risultare agevolabile.
AMMONTARE E FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE
La nuova detrazione IRPEF spettante è pari al 36% della spesa sostenuta, nel limite massimo di spesa pari a € 5.000. A tal fine va considerato che:
per gli interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali, la spesa massima agevolabile è pari a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
possono essere ricomprese anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
il pagamento deve essere effettuato: dall’1.1 al 31.12.2018 tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
Dalla formulazione della norma non risulta necessario effettuare il pagamento con bonifico. Il richiamo generico a strumenti di pagamento tracciabili porta infatti a ritenere possibile il pagamento anche con assegni o carte di credito / debito / bancomat. Tale interpretazione è stata confermata recentemente dall’Agenzia nel citato incontro di inizio anno.
La detrazione così determinata va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento (dal 2018 al 2027).
La detrazione massima fruibile in ciascun anno ammonta quindi a € 180 (5.000 x 36% : 10).
Ai fini della determinazione e della fruizione della detrazione in esame va altresì considerato il richiamo dei commi 6 ed 8 del citato art. 16-bis ai sensi dei quali:
la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. “immobili di interesse storico – artistico”), ridotte nella misura del 50%;
in caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata passa all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti;
in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non utilizzata si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Lo Studio resta disponibile fin da subito ad offrire i dovuti chiarimenti.
Fonte Studio Toccoli